PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali relativi alle politiche di sostegno e di promozione della famiglia in attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione, nonché dei princìpi contenuti negli atti internazionali vigenti in materia di diritti umani, e in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a New York il 10 dicembre 1948, nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, firmato a New York il 16 dicembre 1966, e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, resi esecutivi dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
      2. L'attuazione delle finalità della presente legge è garantita dall'azione coordinata dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province, dei comuni singoli o associati, nonché delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sociale.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla medesima legge, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

 

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Art. 2.
(Princìpi fondamentali).

      1. La famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio tra uomo e donna, è soggetto giuridico ed è pertanto titolare di diritti, destinataria di tutela da parte dello Stato e, più in generale, punto di riferimento sensibile della globalità degli effetti giuridici prodotti nello Stato.
      2. Lo Stato riconosce la famiglia come realtà sociale preesistente alla comunità politica e ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica.
      3. Lo Stato riconosce altresì nella famiglia un elemento necessario per la propria esistenza e stabilità e, in forza di tale riconoscimento, promuove il servizio pubblico alla famiglia, definito ai sensi del comma 4, e realizza in base a forme di cooperazione con le regioni, con le province e con i comuni un'organica e integrata politica di sostegno e valorizzazione del nucleo familiare. A tale fine, nel rispetto delle convinzioni etiche, politiche e religiose dei cittadini, lo Stato tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare cura e attenzione al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la corresponsabilità dei genitori negli impegni di assistenza e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, favorisce e incentiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali, sanitarie, economiche e nell'organizzazione dei servizi, finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo all'interno della famiglia e la funzione sociale che la famiglia svolge nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano.
      4. Per servizio pubblico alla famiglia si intende ogni attività resa, con le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, da strutture pubbliche o private senza fini di lucro, che rispettano i princìpi e i criteri fissati dalla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale nonché dagli

 

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atti programmatori regionali allo scopo di garantire l'efficacia, la trasparenza e il migliore rapporto tra costi e benefìci del servizio stesso.

Art. 3.
(Norme per la legislazione regionale).

      1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni normative, perseguono i seguenti obiettivi:

          a) sostenere la famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine burocratico, educativo, abitativo, lavorativo ed economico che ne impediscono lo sviluppo;

          b) garantire la libertà delle scelte educative per i figli anche attraverso adeguati sostegni di carattere economico e la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione;

          c) garantire il diritto alla procreazione e al dignitoso mantenimento dei figli mediante specifiche agevolazioni dirette a sostenere le famiglie numerose;

          d) assicurare adeguato sostegno all'assistenza diretta da parte delle famiglie ai cittadini anziani e disabili;

          e) promuovere e sostenere, in accordo con i comuni, le iniziative finalizzate alla costituzione di reti primarie di solidarietà, nonché l'associazionismo e la cooperazione familiare, al fine di favorire lo sviluppo di forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;

          f) promuovere, in accordo con i comuni, le iniziative delle reti sociali tendenti, in una prospettiva di solidarietà e di mutuo aiuto, a sviluppare le capacità delle famiglie di assumere efficacemente la pienezza delle proprie funzioni educative e sociali;

 

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          g) promuovere, in accordo con i comuni, la realizzazione di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia;

          h) promuovere, in accordo con i comuni, attività che favoriscono il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore e che aiutano a combattere il fenomeno della dispersione scolastica;

          i) tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di basso reddito o comunque di disagio, nonché l'adeguata formazione e il costante aggiornamento degli operatori addetti ai servizi pubblici alla famiglia;

          l) promuovere l'attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno dei componenti del nucleo familiare, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza, anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandono, nonché iniziative a sostegno della madre e del bambino vittime di violenze familiari;

          m) promuovere iniziative per l'informazione sulle procedure di adozione e di affidamento dei minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

          n) realizzare interventi volti a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che possono indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nonché a diffondere informazioni relative alla possibilità di partorire o di affidare il neonato presso le strutture del Servizio sanitario nazionale conservando l'anonimato.

Art. 4.
(Diritto alla famiglia).

      1. La famiglia svolge un ruolo fondamentale rispetto a tutti gli individui che la

 

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compongono e che assumono nell'ambito della stessa una posizione di centralità.
      2. Tutte le persone hanno diritto a formare e a fare parte di una famiglia e a tale fine lo Stato rimuove gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tali diritti, riconoscendo e tutelando la necessità della compresenza, nell'ambito della compagine familiare, di più generazioni.
      3. Il concepito ha diritto all'ingresso nella famiglia ed è considerato componente della stessa.

Art. 5.
(Diritti dei figli).

      1. I figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio godono di uguali diritti e tutele di fronte alla legge.
      2. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».

      3. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il riconoscimento del figlio naturale può essere, altresì, effettuato dal genitore che non ha compiuto il diciottesimo anno di età. Il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore minore di anni sedici è subordinato al previo parere obbligatorio ma non vincolante del presidente del tribunale per i minorenni che si esprime, entro venti giorni dalla richiesta, dopo aver sentito il genitore che intende riconoscere il proprio figlio. Il minore è di diritto emancipato con il riconoscimento del proprio figlio naturale».

      4. Al fine di consentire al minore di essere educato e mantenuto dai propri

 

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genitori naturali, fermi restando gli interventi sanitari, economici e socio-assistenziali previsti da leggi speciali in favore dei soggetti minori di età, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi il genitore minore di età che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale ai sensi dell'articolo 250 del codice civile, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
      5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del codice civile, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e in attuazione di quanto disposto dal comma 4, al fine di assicurare al genitore minore di anni sedici che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale il necessario sostegno per l'adempimento dei compiti connessi al mantenimento e all'educazione del figlio naturale riconosciuto, è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      6. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 5 per le finalità ivi previste.
      7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      9. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Con il riconoscimento il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore

 

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che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».

      10. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori».

      11. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 263. - (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità). - Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento o da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione».

      12. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione».

      13. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: «o legittimati» sono sostituite dalle seguenti: «o naturali riconosciuti».
      14. All'articolo 317-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore e all'assegnazione della casa familiare che spetta, di preferenza, al genitore al quale sono affidati i figli»;

 

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          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il procedimento è regolato dalle disposizioni dell'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili».

      15. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: «i legittimati e» sono soppresse.
      16. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme dell'articolo 732».

      17. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «ascendenti legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali»;

          b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «o naturali».

      18. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.
      19. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.
      20. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «i legittimati e» sono soppresse;

          b) alla rubrica, le parole: «legittimati e» sono soppresse.

      21. L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 573. - (Successione dei figli naturali). - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stata accolta l'azione di cui all'articolo 279».

      22. Gli articoli 579 e 580 del codice civile sono abrogati.

 

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      23. All'articolo 582 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali»;

          b) alla rubrica, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali».

      24. All'articolo 687 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o legittimato» sono soppresse;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento e soltanto in seguito riconosciuto».

Art. 6.
(Diritti dei minori).

      1. Il minore ha diritto ad avere comunque una famiglia, sia essa d'origine, affidataria o adottiva.
      2. La famiglia deve essere posta in condizione di assicurare lo sviluppo fisico e morale dei figli minori e a tale fine lo Stato garantisce i presupposti economico-sociali atti a evitare l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine quando:

          a) la famiglia è numerosa o incapace di fare fronte alle necessità di tutti i figli;

          b) il minore è in una situazione patologica, in quanto disabile, o si trova in uno stato di devianza psicologica o di tossicodipendenza;

          c) la famiglia versa in condizioni di grave disagio a causa di indigenza, di assenza di uno dei genitori, di condizioni abitative malsane o promiscue, ovvero di carenze di ordine psicopedagogico e culturale.

 

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Art. 7.
(Interventi a sostegno dei disabili e dei soggetti anziani).

      1. Lo Stato e, in particolare, le istituzioni pubbliche specializzate e le aziende sanitarie locali, attuano interventi a supporto della famiglia con particolare riguardo alle famiglie che prestano assistenza a uno o più dei loro membri disabili o anziani.
      2. Lo Stato garantisce altresì le condizioni che rendono possibili la permanenza e l'integrazione del soggetto anziano o disabile nella famiglia, o che agevolano comunque l'inserimento di tali soggetti in comunità di carattere familiare.
      3. Lo Stato, nell'ambito di un programma articolato di interventi, promuove lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alle famiglie che prestano assistenza ai soggetti di cui al presente articolo, anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e di comunità che operano a tale fine.

Art. 8.
(Promozione dell'associazionismo familiare).

      1. Lo Stato attua il principio della sussidiarietà orizzontale in campo sociale, in forza del quale sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui essi svolgono la loro personalità. In base a tale principio lo Stato valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie promuovendo le associazioni o le formazioni private rivolte a:

          a) realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione per le famiglie conformemente ai loro compiti sociali ed educativi;

          b) promuovere la maternità e prevenire l'aborto mediante l'assistenza alle donne impossibilitate a vivere la maternità come un evento desiderato.

 

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      2. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Registro nazionale dell'associazionismo familiare.

Art. 9.
(Educazione).

      1. La famiglia è il luogo di elezione, rispetto alle altre istituzioni pubbliche, deputato all'educazione dei suoi componenti e in cui si impara a stabilire un confronto relazionale con la società.
      2. La famiglia, quale soggetto responsabile dell'educazione dei suoi componenti ai sensi del comma 1, deve essere posta in condizione di esercitare liberamente e autonomamente la sua funzione educativa.
      3. Spetta allo Stato fornire a tutte le famiglie, e in particolare a quelle disagiate psicologicamente, economicamente e culturalmente, adeguati strumenti di formazione, nonché promuovere forme di educazione al valore sociale della famiglia nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10.
(Lavoro svolto in ambito familiare).

      1. Al fine di riconoscere e tutelare il lavoro svolto in ambito familiare, lo Stato garantisce la piena attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, relativo all'affermazione del valore sociale ed economico del lavoro svolto in ambito domestico.
      2. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita la Commissione per il monitoraggio e l'elaborazione delle proposte di ampliamento degli strumenti normativi previsti dall'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al fine di destinare le provvidenze economiche, ivi previste, a beneficio di coloro i quali svolgono, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività

 

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di lavoro domestico finalizzato alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare.
      3. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione di cui al comma 2.

Art. 11.
(Diritto familiare all'abitazione e istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

      1. Lo Stato riconosce il diritto della famiglia a un'abitazione adeguata alle sue esigenze e a tale fine attua interventi programmatici che prevedono la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento alle famiglie numerose e di nuova formazione, nonché a quelle in cui sono presenti soggetti anziani o disabili.
      2. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      3. Il Fondo interviene, su richiesta degli interessati, presentata presso l'istituto di credito concessionario del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini della copertura dei costi delle procedure bancarie e delle spese notarili relativi al mutuo che i mutuatari non sono in grado di coprire. I mutuatari possono richiedere di posticipare il pagamento delle rate del mutuo, nonché la data di scadenza finale del medesimo, che viene prolungato di un numero di rate pari a quelle scadute e non pagate ai sensi della presente legge e secondo la medesima periodicità prevista originariamente. La richiesta di posticipo delle rate è coperta dalle stesse garanzie presentate per ottenere il mutuo.

 

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      4. Il posticipo delle rate richieste ai sensi del comma 3 è consentito fino a un massimo totale di diciotto mesi e può essere richiesto per un massimo di due volte, salvo l'avvenuto inizio di azioni esecutive avviate per il recupero delle medesime rate da parte dell'istituto di credito interessato.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.
      6. All'onere previsto dal comma 2, pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui al citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006.

Art. 12.
(Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie).

      1. Lo Stato, per emancipare le famiglie dagli ostacoli di ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare a eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie medesime.

Art. 13.
(Quoziente familiare).

      1. Il reddito familiare, determinato secondo il metodo del quoziente familiare, è

 

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ottenuto sommando i redditi prodotti dai coniugi, non legalmente o effettivamente separati, dai figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati, minori di età o dichiarati totalmente invalidi al lavoro, e quelli di età non superiore a ventisei anni che frequentano corsi di studio di tirocinio gratuito, nonché delle altre persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore a quello dell'assegno sociale vigente nell'anno di produzione del reddito. Non si considerano i redditi esclusi dalla valutazione del diritto all'assegno sociale.

Art. 14.
(Determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il nucleo familiare).

      1. L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per carichi di famiglia, è abrogato.
      2. Ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di ciascun nucleo familiare, la base imponibile è determinata sommando i rispettivi redditi, al netto degli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, divisi per:

          a) 1, se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo senza figli;

          b) 1,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con un figlio o da una coppia sposata monoreddito senza figli;

          c) 2 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con un figlio o da una coppia sposata bireddito senza figli;

 

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          d) 2,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con due figli o da una coppia sposata bireddito con un figlio;

          e) 3 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con due figli;

          f) 3,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con tre figli o da una coppia sposata bireddito con due figli;

          g) 4 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con tre figli;

          h) 4,5 se il nucleo familiare è composto da un solo individuo celibe, divorziato o vedovo con quattro figli o da una coppia sposata bireddito con tre figli;

          i) 5 se il nucleo familiare è composto da una coppia sposata monoreddito con quattro figli.

      3. Il coefficiente di cui al comma 2, lettere h) e i), è aumentato di una unità per ogni figlio a carico successivo al quarto.
      4. Ai fini del calcolo della base imponibile di cui al comma 2, i valori dei coefficienti individuati nel medesimo comma sono aumentati:

          a) di 0,5 per ciascun figlio disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          b) di 0,5 per ciascun figlio di età inferiore a sei anni;

          c) di 0,2 per ogni altra persona a carico, diversa dai figli, indicata all'articolo 433 del codice civile che convive con il contribuente o che percepisce assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

      5. Alla base imponibile determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

 

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modificazioni, sono applicate le aliquote stabilite dall'articolo 11 del medesimo testo unico, e successive modificazioni. L'imposta lorda sul reddito complessivo del nucleo familiare è ottenuta moltiplicando il valore determinato ai sensi del primo periodo del presente comma per il medesimo coefficiente utilizzato per determinare la base imponibile ai sensi dei commi 2 e 3.
      6. Il trattamento fiscale determinato secondo il modello del quoziente familiare si applica a tutti i redditi familiari fino a un ammontare pari a 100.000 euro. Oltre tale importo si applicano le modalità di tassazione previste dal comma 2, lettera a).
      7. I contribuenti hanno, in ogni caso, la facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per la tassazione a base individuale, purché vi sia il consenso di entrambi i coniugi.

Art. 15.
(Modifiche alla disciplina delle detrazioni previste dall'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: «un importo pari al 19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un importo pari al 23 per cento»;

          b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

          c) alla lettera c), le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte che eccede 100 euro»;

          d) alla lettera c-bis), le parole: «lire 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «387 euro» e le parole: «lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «100 euro»;

 

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          e) alla lettera d), le parole: «per importo non superiore a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per importo non superiore a 3.000 euro»;

          f) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, per un importo complessivamente non superiore a 3.700 euro»;

          g) dopo la lettera i-octies) sono aggiunte le seguenti:

      «i-novies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e nel semestre successivo alla data di celebrazione del medesimo per un importo complessivamente non superiore a 35.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi;

          i-decies) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per una detrazione complessiva non superiore a 832 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi asili nido».

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettere i-novies) e i-decies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1, lettera g), del presente articolo.

 

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Art. 16.
(Presentazione della dichiarazione dei redditi).

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «È in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni. Nel caso previsto dal presente comma, i versamenti unitari e le compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, si riferiscono esclusivamente alle imposte sui redditi».

Art. 17.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge, valutato in 8 miliardi di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le maggiori entrate contabilizzate e derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Art. 18.
(Norme di organizzazione).

      1. Le iniziative programmatiche e gli interventi riguardanti la famiglia previsti dalla presente legge sono di competenza del Ministro delle politiche per la famiglia; le iniziative e gli interventi che riguardano singoli settori, sono assunti dal

 

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medesimo Ministro, di concerto con i Ministri interessati.
      2. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Ufficio nazionale per la famiglia.
      3. La struttura dell'Ufficio di cui al comma 2 è disciplinata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia.
      4. All'Ufficio di cui al comma 2, anche tramite le opportune forme di coordinamento con gli interventi regionali, competono:

          a) le attività di studio e di programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia, nonché le attività di studio e di programmazione delle politiche settoriali di intervento relative ai seguenti settori: maternità, denatalità, minori, soggetti anziani, disabili, istituzioni sociali, abitazione, educazione e fisco;

          b) l'attività di monitoraggio dell'impatto sociale della legislazione nazionale e regionale vigente sulla famiglia.

Art. 19.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.